anti-autovelox: cosa dice la legge italiana
Articolo 31 (Legge 472 del 07/12/1999) in vigore dal 01/01/2000
Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della Strada)
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
9-bis. vietata la produzione, la commercializzazione e
l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la
presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature
di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi
di polizia stradale per il controllo delle violazioni.
9- ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi
di cui al comma 9-bis c è soggetto, ove il fatto non costituisca reato,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 687,75
a Euro 2.754,15 (da lire 1.212.000 a lire 4.848.000).
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione
II, del Titolo VI.
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