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SospensioneLa sospensione della patente consiste nella privazione della sua validità per un certo periodo di tempo. Sospensione a tempo indeterminato Quando l’interessato risulti temporaneamente privo dei requisiti psico-fisici prescritti dall’art. 119:
La sospensione della patente di guida a tempo determinato viene applicata come sanzione amministrativa accessoria quando il titolare sia incorso nella violazione di norme del Codice. Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni amministrative pecuniarie. L’agente che accerta la violazione provvede al ritiro materiale della
patente e al rilascio di un permesso provvisorio di guida che consenta
di condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall’interessato.
Entro 5 giorni dal ritiro la patente deve essere inviata al prefetto territorialmente
competente. Questi, nei successivi 15 giorni, emana l’ordinanza, in cui
viene indicata la durata della sospensione, che va notificata all’interessato,
comunicata al Ministero ed annotata sulla patente. Se il termine di 15
giorni non viene rispettato, l’interessato può ottenere la restituzione
della patente. Sospensione come sanzione amministrativa accessoria di sanzioni penali. Per molte violazioni alle norme del Codice punite con sanzioni penali (arresto, ammenda) è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. L’agente o l’organo accertatore ritira immediatamente la patente e trasmette entro 10 giorni il verbale al prefetto. Il prefetto provvede ad emanare il provvedimento fissandone la durata. Il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato al Ministero. Esempi di reati:
E’ ammesso ricorso all’autorità giudiziaria del luogo dove è stata commessa la violazione. Sospensione a seguito di incidente per violazione di una norma del codice della strada con danni alle persone (lesioni colpose, omicidio colposo). L’organo accertatore che ha provveduto al rilevamento del sinistro trasmette
entro 10 giorni copia del rapporto e del verbale di contestazione al prefetto
territorialmente competente, e al Ministero. Il prefetto, sentito il parere
del Ministero , dispone la sospensione provvisoria della patente fino
a un massimo di 1 anno ordinando all’intestatario di consegnarla entro
5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza: il provvedimento viene iscritto
sulla patente e comunicato al Ministero. |
Guide utili |
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