Conversione o riconoscimento patente estera
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario)
possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la
loro patente purchè non residenti in Italia da più di un anno.
La patente estera (extracomunitaria) deve essere accompagnata dal permesso
internazionale di guida (rilasciato dallo Stato estero che ha emesso la
patente) ovvero da una traduzione ufficiale in lingua italiana.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia i titolari di
patente di guida extracomunitaria non sono più abilitati alla conduzione
di veicoli sul territorio italiano.
E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente
italiana se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nel sottostante
elenco.
I titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione
Europea possono guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è
valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall'acquisizione
di residenza in Italia.
Per le patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea è consigliabile
richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di
validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato
patente)
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente
a quella estera.
Il riconoscimento consiste nel rilascio di un tagliando da applicare sulla
patente estera.
Elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle
patenti (dati aggiornati ad aprile 2005):
CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia
Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia,
Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea (Corea del
Sud), Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri
Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
Richiesta di conversione
Dove
Presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Come fare
- Compilare modello TT 2112 (in distribuzione presso gli Uffici)
Allegare
- Attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c 4028
- Attestazione del versamento di € 5,16 sul c/c 9001
- Patente estera posseduta (in visione)
- 2 foto recenti formato tessera su fondo bianco ed a capo scoperto,
su carta non termica
- Certificato medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia,
la cui data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di cui
all'art.119 del Codice della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non è presentata
dall’interessato, deve essere allegata una fotografia autenticata. Se
è il diretto interessato a presentare la domanda, si procederà all'autenticazione
della foto direttamente presso lo sportello
- Per i cittadini extracomunitari:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (in
visione). Questo documento dovrà essere esibito in originale anche in
occasione dell’esame di guida
- Per patente rilasciata da Stato extracomunitario:
documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera.
La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata
dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente.
Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura
Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
- Delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta
- Fotocopia di un documento di riconoscimento dell’interessato
Richiesta riconoscimento
Dove
Presso gli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Come fare
|
Compilare modello TT 746 (in distribuzione
presso gli Uffici) |
|
Allegare
|
Autocertificazione in carta semplice
in cui si dichiara la propria residenza anagrafica in Italia |
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Attestazione del versamento di € 14,62
sul c/c 4028 |
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Attestazione del versamento di € 5,16
sul c/c 9001 |
|
Patente estera posseduta (in visione) |
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Se, secondo la normativa italiana,
la patente da riconoscere è scaduta è necessario un certificato
medico in bollo (e relativa fotocopia), con fotografia, la cui
data non sia anteriore a 6 mesi, rilasciato da un medico di
cui all'art.119 del Codice della Strada
Se il certificato medico non ha la foto, e la richiesta non
è presentata dall’interessato, deve essere allegata una fotografia
autenticata. Se è il diretto interessato a presentare la domanda,
si procederà all'autenticazione della foto direttamente presso
lo sportello |
|
Per i cittadini extracomunitari in
possesso di patenti rilasciate da Stati dell’Unione Europea:
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
(in visione). Questo documento dovrà essere esibito in originale
anche in occasione dell’esame di guida |
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Se la richiesta non è presentata dall’interessato:
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Delega in carta semplice alla
persona che presenta la richiesta |
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Fotocopia di un documento di
riconoscimento dell’interessato |
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Elenco delle strutture medico-legali presso le quali possono essere
richiesti i certificati per uso patente di guida
- A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente
- Servizi di base del distretto sanitario
- Ministero della Salute
- Ferrovie dello Stato
- Militare in S.p.E.
- Polizia di Stato
- Corpo nazionale VV.FF.
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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